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Con decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, veniva istituito, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, il Corpo Pompieri distinto in Corpi provinciali con sedi nei Comuni capoluoghi di provincia, nonchè un Ispettorato Centrale con funzioni eminentemente tecniche di indirizzo e di coordinamento.I Corpi provinciali, come tali, erano organismi dipendenti dall'Ente provincia dal quale venivano amministrati. Lo stesso decreto legge istituiva, presso il Ministero dell'Interno, la Cassa Sovvenzioni Antincendi, col fine di sovvenzionare i Corpi provinciali, organizzare particolari istituzioni di carattere generale e rimborsare allo Stato le spese per il trattamento, a qualsiasi titolo, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli Ufficiali del Corpo Pompieri. Il successivo decreto ministeriale 18 febbraio 1936 riconosceva alla suddetta Cassa la personalità giuridica, stabiliva la composizione del Consiglio di Amministrazione e attribuiva al Ministero dell'Interno la vigilanza sulla Cassa stessa. In caso di necessità affiancava il personale permanente il personale volontario reclutato in sede locale ed iscritto negli appositi quadri di ciascun Corpo. Detto personale era chiamato a prestare servizio per un tempo determinato che poteva divenire continuativo a seconda delle esigenze, pur mantenendo il carattere della temporaneità. Nei casi di calamità grave il personale permanente dei Corpi e quello volontario con almeno sei mesi di servizio effettivamente prestato, veniva militarizzato. (Nel periodo bellico infatti l'organizzazione fu dotata di armamento anche se di tipo leggero).Con la legge 27 febbraio 1939, n. 333, il Corpo pompieri assumeva la denominazione di Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; si istituivano una Scuola Centrale di applicazione per gli allievi Ufficiali ed una Scuola Centrale di istruzione per gli allievi vigili; si modificava, infine, la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa Sovvenzioni Antincendi. Seguiva poi la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che abrogando tutte le precedenti leggi, disciplinava, ex novo, sia la materia giuridica, che quella tecnico-amministrativa dell'organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere. L'articolo 1 di detta legge, ribadendo che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno, ne specificava i compiti, e dettava norme circa gli oneri facenti carico alle Amministrazioni Provinciali, tenute a fornire i locali per le caserme, gli alloggi di servizio per gli Ufficiali, ed il personale per i servizi amministrativi e contabili dei Corpi provinciali. In questa legge, tuttora vigente, assume particolare rilievo la parte che riguarda il personale, per la diversità di condizione giuridica stabilita fra gli Ufficiali in servizio permanente (Ingegneri con la qualifica di Ufficiale delle Forze Armate dello Stato e con almeno un anno di esercizio della professione), riconosciuti a tutti gli effetti personale dello Stato, ed i Sottufficiali, Vigili scelti e Vigili, i quali, per il fatto di appartenere ai Corpi provinciali aventi propria personalità giuridica, erano equiparati al personale degli Enti locali.L'assunzione del personale permanente avveniva, come tuttora avviene, su base nazionale, in seguito a concorso indetto dal Ministero dell'Interno, che disponeva altresì in materia di trasferimenti. Di contro, le promozioni, le sanzioni disciplinari, i provvedimenti di aspettativa rientravano tra le attribuzioni dei Corpi. In breve, pur esistendo un Corpo Nazionale erano invece i Corpi provinciali che avevano, in conformità della tabella annessa al R.D. 16 marzo 1942 n. 699, un organico sia del personale permanente che di quello volontario. Con questo Decreto venivano reclutati nella carriera Ufficiali con analoghe mansioni, Ingegneri, Geometri e
Periti Industriali, semprechè; in possesso del requisito di Ufficiale delle Forze Armate.Un vero e proprio riadeguamento normativo ed organizzativo del servizio antincendi avviene solo nel 1961. Fino a questo anno, infatti, non si hanno norme significative, ad esclusione della Legge n. 913 del 13 ottobre del 1950, in cui si disponeva che il Corpo era autorizzato a reclutare ogni anno vigili volontari ausiliari fra coloro che erano tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, a domanda degli interessati e con nulla osta da parte delle competenti autorità militari, nella misura del 10% degli organici permanenti, che negli anni successivi sarà aumentata. Questi volontari, come oggi, dopo un corso di addestramento presso le Scuole Centrali Antincendi, assumevano servizio presso i Corpi provinciali. Terminato il periodo di leva erano collocati in congedo ed il servizio effettuato poteva costituire un titolo di preferenza nei concorsi per l'assunzione in ruolo nell'organico permanente del Corpo. L'obiettivo di questa legge era quello di creare una riserva continua di personale addestrato, con un grado di esperienza operativa sufficientemente adeguata per entrare a pieno titolo nell'Organizzazione.left0È solamente con la Legge n. 469 del 13 maggio del 1961 che si attua un nuovo tipo di organizzazione negli aspetti fondamentali tuttora esistente. Sono soppressi i singoli Corpi provinciali e la Cassa Sovvenzioni Antincendi, i cui patrimoni passano allo Stato, e si istituisce un unico Corpo nazionale a carattere civile. Quest'ultimo viene organicamente suddiviso in Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, secondo la vecchia disposizione dei Corpi provinciali. A detta strutturazione si affianca una novità importante, indice del mutamento organizzativo complessivo: vengono istituiti gli Ispettorati di zona, regionali e interregionali, che hanno il compito di realizzare il coordinamento funzionale dei Comandi provinciali. Le norme riguardanti i compiti dei Comandi restano le stesse, con una insistenza maggiore sulle responsabilità inerenti la prevenzione incendi, così come vengono ribadite quelle inerenti il personale.Quella che invece risulta essere fortemente innovativa è la caratterizzazione civile del Corpo, con la conseguente applicazione per tutti coloro che sono in organico delle norme inserite nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato, cioè il D.P.R. n. 3 del 1957. Nello stesso anno si completano le norme riguardanti il personale, con la Legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, mediante la quale viene istituito il Ruolo Tecnico Antincendi, comprendente una carriera direttiva ed una carriera di concetto. Non viene più richiesto il requisito di Ufficiale delle Forze Armate né quello dell'esercizio della professione. Una ulteriore modifica dei servizi Antincendi viene attuata in seguito alle calamità naturali che funestano il Paese negli anni sessanta, con la Legge n. 996 dell'8 dicembre del 1970, inerente Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità. Con questa legge la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, presso il Ministero dell'Interno, assunse la denominazione di Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e le strutture del Corpo, pur mantenendo le attribuzioni previste furono così riordinate: Ispettore generale capo, Servizio tecnico centrale, Scuole centrali antincendi e di protezione civile, Centro studi ed esperienze, Ispettorati regionali ed interregionali, Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, Colonne mobili regionali di soccorso.A latere di queste strutture viene istituito anche un Servizio Sanitario del Corpo ed un Servizio ginnico-sportivo. Rispetto alla specifica situazione di calamità, oggetto principale della legge, il Corpo è tenuto ad assicurare gli interventi tecnici urgenti e l'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite. Per questo motivo sono istituiti dei reparti mobili di immediato impiego, adeguatamente e specialisticamente attrezzati. Il Corpo viene dotato di un Servizio Telecomunicazioni costituito da un Centro Radio e da Laboratori Radio Regionali ed Interregionali. Detto Servizio congiunge, per le vie dell'etere, i Comandi da un estremo all'altro dell'Italia ed allaccia le Sedi con gli automezzi eventualmente operanti nelle località sinistrate. Una caratterizzazione più marcatamente civile dei servizi espletati dai Vigili del Fuoco viene data mediante la Legge n. 850 del 27 dicembre 1973. Con essa vengono ristrutturati i ruoli del personale e sono specificate nuove figure professionali del Servizio ginnico-sportivo e del Servizio sanitario. Viene inoltre introdotto per la prima volta in organico personale del ruolo amministrativo-contabile con funzioni di supporto all'attività del Corpo stesso.Scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente operativo, che vengono sostituite con altre, più attinenti al servizio civile. Non esistono più Ufficiali, Sottufficiali ecc., ma Ingegneri, Geometri o Periti del ruolo tecnico, Capi reparto, Capi squadra e Vigili.
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La Legge n 930 del 23 dicembre 1980 è un nuovo importante complesso di norme che regolano l'Organizzazione dei Vigili del Fuoco. Con essa si specifica che il Servizio Tecnico Centrale deve predisporre l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipando alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali, nonchè predisporre programmi di addestramento, di acquisto macchinari e materiale tecnico.Viene istituito il Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale, funzionalmente connesso con il Servizio Tecnico Centrale, suddiviso in tre Ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia. La ulteriore legge n. 66 del 4 marzo del 1982, autorizza l'espletamento di concorsi per l'immissione in ruolo di altri vigili del fuoco, con una riorganizzazione funzionale delle carriere presenti, che però non introduce sostanziali modificazioni delle strutture organizzative. Nel complesso della struttura il Corpo dispone attualmente oltrechè delle Scuole Centrali Antincendi, anche dell'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), organismo che si occupa della formazione e l'aggiornamento ad alto livello del personale, in particolare nei momenti di passaggio di qualifica, dei corsi di formazione per Funzionari e aspiranti Dirigenti, dell'espletamento di prove teoriche nei concorsi e di vari corsi di specializzazione, costituendo anche un Polo centrale per i sistemi educativi multimediali, in modo sinergico con Enti ed Istituzioni di ricerca universitari ed Industriali, fino a predisporre corsi informativi per esterni al Corpo e collaborare per l'attuazione di scambi internazionali. Importante sede di applicazioni pratiche è il Centro Polifunzionale di Addestramento sito a Montelibretti in località extraurbana. Nuclei speciali di elicotteristi e sommozzatori rendono ancor più efficace l'azione di soccorso verso chiunque ed in ogni luogo colpito da sinistro.Consistente è anche la Rete Nazionale per il rilevamento della radioattività, distribuita su tutto il territorio ed ubicata in "siti" scelti nelle Sedi di servizio del Corpo Nazionale, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato. Spetta inoltre al Corpo il compito di addestrare ed equipaggiare in materia di protezione civile i cittadini che volontariamente offrono le proprie prestazioni in tali servizi.La citata legge 1570 ha investito il Corpo di compiti istituzionali propri delle Forze di Polizia, confermati successivamente dalla Legge 13.5.1961 n.469. Norme successive hanno poi attribuito al personale, a seconda delle funzioni, le qualifiche di Agenti od Ufficiali di polizia giudiziaria e quella di Agenti di pubblica sicurezza. Il Regolamento, tuttora vigente, impone ai Vigili del Fuoco di prestare servizio ovunque possano recare soccorso, anche se non di turno. Con la Legge 24.2.1992 n. 225 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diviene componente fondamentale della Protezione Civile, della quale fanno parte anche le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, la Croce Rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato ecc. Alla luce dell'opera che i Comandi svolgono nelle rispettive province nella lotta contro gli incendi, e negli interventi di soccorso, che vanno dall'abbattimento del muro pericolante alla cattura del folle, parrebbe che l'attività del Corpo Nazionale sia unicamente la risultante di quella di tutti i Comandi.Vi è invece una funzione ben precisa che distingue il Corpo Nazionale, ed è il suo intervento come tale, in ogni pubblica calamità che si abbatta sul Paese Fu come Corpo Nazionale che i vigili del fuoco operarono nella guerra del 1940-45, nelle città colpite dalle incursioni aeree, prodigandosi spesso sotto l'infuriare di poderosi bombardamenti. Nel corso della guerra, ovunque la popolazione civile fu bersaglio delle offese belliche, là si manifestò l'opera coraggiosa, a volte eroica, dei Vigili, volontari del sacrificio. Non diversamente il Corpo operò nelle alluvioni del Polesine, della Calabria, del Salernitano, della Toscana; nei funesti terremoti della Sicilia e del Friuli; nei disastri del Vajont e della Val di Stava. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valor civile ed al valor militare, gli attestati di benemerenza, testimoniano le fulgide virtù del Corpo Nazionale che annovera, a suo titolo di onore, una numerosa schiera di vigili eroicamente caduti nel compimento del loro dovere, ai quali si affiancano i volontari che, per elevato spirito di altruismo, hanno offerto la loro vita.Con l'istituzione del Corpo Nazionale passa alle pagine della storia il vecchio pompiere e nasce il vigile del fuoco: ma la mutata denominazione lascia intatta la sostanza di una tradizione nobilissima, ispirata al più elevato civismo e ad un generoso senso di solidarietà umana. E' questa la tradizione che, tramandata dai pompieri di un tempo, costituisce oggi patrimonio dei Vigili del Fuoco.La loro opera ha avuto campo di spiegarsi sempre ed ovunque anche oltre i confini dell'Italia, con interventi nei Paesi Bassi, Grecia, Salvador, Messico, Algeria, Camerun, Azzorre, Armenia, e con l'assistenza ultima alle popolazioni della ex Iugoslavia. Questa in sintesi la storia, l'organizzazione italiana del servizio antincendi, questo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.italiani03