Con
decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, veniva istituito,
alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, il
Corpo Pompieri distinto in Corpi provinciali con sedi nei
Comuni capoluoghi di provincia, nonchè un Ispettorato
Centrale con funzioni eminentemente tecniche di indirizzo e
di coordinamento.I Corpi provinciali, come tali, erano
organismi dipendenti dall'Ente provincia dal quale venivano
amministrati. Lo stesso decreto legge istituiva, presso il
Ministero dell'Interno, la Cassa Sovvenzioni Antincendi,
col fine di sovvenzionare i Corpi provinciali, organizzare
particolari istituzioni di carattere generale e rimborsare
allo Stato le spese per il trattamento, a qualsiasi titolo,
del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli
Ufficiali del Corpo Pompieri. Il successivo decreto
ministeriale 18 febbraio 1936 riconosceva alla suddetta
Cassa la personalità giuridica, stabiliva la composizione
del Consiglio di Amministrazione e attribuiva al Ministero
dell'Interno la vigilanza sulla Cassa stessa. In caso di
necessità affiancava il personale permanente il personale
volontario reclutato in sede locale ed iscritto negli
appositi quadri di ciascun Corpo. Detto personale era
chiamato a prestare servizio per un tempo determinato che
poteva divenire continuativo a seconda delle esigenze, pur
mantenendo il carattere della temporaneità. Nei casi di
calamità grave il personale permanente dei Corpi e quello
volontario con almeno sei mesi di servizio effettivamente
prestato, veniva militarizzato. (Nel periodo bellico
infatti l'organizzazione fu dotata di armamento anche se di
tipo leggero).Con la legge 27 febbraio 1939, n. 333, il
Corpo pompieri assumeva la denominazione di Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco; si istituivano una Scuola Centrale di
applicazione per gli allievi Ufficiali ed una Scuola
Centrale di istruzione per gli allievi vigili; si
modificava, infine, la composizione del Consiglio di
amministrazione della Cassa Sovvenzioni Antincendi. Seguiva
poi la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che abrogando tutte
le precedenti leggi, disciplinava, ex novo, sia la materia
giuridica, che quella tecnico-amministrativa
dell'organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi
tecnici in genere. L'articolo 1 di detta legge, ribadendo
che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era posto alla
diretta dipendenza del Ministero dell'Interno, ne
specificava i compiti, e dettava norme circa gli oneri
facenti carico alle Amministrazioni Provinciali, tenute a
fornire i locali per le caserme, gli alloggi di servizio
per gli Ufficiali, ed il personale per i servizi
amministrativi e contabili dei Corpi provinciali. In questa
legge, tuttora vigente, assume particolare rilievo la parte
che riguarda il personale, per la diversità di condizione
giuridica stabilita fra gli Ufficiali in servizio
permanente (Ingegneri con la qualifica di Ufficiale delle
Forze Armate dello Stato e con almeno un anno di esercizio
della professione), riconosciuti a tutti gli effetti
personale dello Stato, ed i Sottufficiali, Vigili scelti e
Vigili, i quali, per il fatto di appartenere ai Corpi
provinciali aventi propria personalità giuridica, erano
equiparati al personale degli Enti locali.L'assunzione del
personale permanente avveniva, come tuttora avviene, su
base nazionale, in seguito a concorso indetto dal Ministero
dell'Interno, che disponeva altresì in materia di
trasferimenti. Di contro, le promozioni, le sanzioni
disciplinari, i provvedimenti di aspettativa rientravano
tra le attribuzioni dei Corpi. In breve, pur esistendo un
Corpo Nazionale erano invece i Corpi provinciali che
avevano, in conformità della tabella annessa al R.D. 16
marzo 1942 n. 699, un organico sia del personale permanente
che di quello volontario. Con questo Decreto venivano
reclutati nella carriera Ufficiali con analoghe mansioni,
Ingegneri, Geometri e
Periti Industriali, semprechè; in possesso del requisito di
Ufficiale delle Forze Armate.Un vero e proprio
riadeguamento normativo ed organizzativo del servizio
antincendi avviene solo nel 1961. Fino a questo anno,
infatti, non si hanno norme significative, ad esclusione
della Legge n. 913 del 13 ottobre del 1950, in cui si
disponeva che il Corpo era autorizzato a reclutare ogni
anno vigili volontari ausiliari fra coloro che erano tenuti
a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, a
domanda degli interessati e con nulla osta da parte delle
competenti autorità militari, nella misura del 10% degli
organici permanenti, che negli anni successivi sarà
aumentata. Questi volontari, come oggi, dopo un corso di
addestramento presso le Scuole Centrali Antincendi,
assumevano servizio presso i Corpi provinciali. Terminato
il periodo di leva erano collocati in congedo ed il
servizio effettuato poteva costituire un titolo di
preferenza nei concorsi per l'assunzione in ruolo
nell'organico permanente del Corpo. L'obiettivo di questa
legge era quello di creare una riserva continua di
personale addestrato, con un grado di esperienza operativa
sufficientemente adeguata per entrare a pieno titolo
nell'Organizzazione.left0È solamente con la Legge n. 469
del 13 maggio del 1961 che si attua un nuovo tipo di
organizzazione negli aspetti fondamentali tuttora
esistente. Sono soppressi i singoli Corpi provinciali e la
Cassa Sovvenzioni Antincendi, i cui patrimoni passano allo
Stato, e si istituisce un unico Corpo nazionale a carattere
civile. Quest'ultimo viene organicamente suddiviso in
Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza,
secondo la vecchia disposizione dei Corpi provinciali. A
detta strutturazione si affianca una novità importante,
indice del mutamento organizzativo complessivo: vengono
istituiti gli Ispettorati di zona, regionali e
interregionali, che hanno il compito di realizzare il
coordinamento funzionale dei Comandi provinciali. Le norme
riguardanti i compiti dei Comandi restano le stesse, con
una insistenza maggiore sulle responsabilità inerenti la
prevenzione incendi, così come vengono ribadite quelle
inerenti il personale.Quella che invece risulta essere
fortemente innovativa è la caratterizzazione civile del
Corpo, con la conseguente applicazione per tutti coloro che
sono in organico delle norme inserite nel Testo unico degli
impiegati civili dello Stato, cioè il D.P.R. n. 3 del 1957.
Nello stesso anno si completano le norme riguardanti il
personale, con la Legge n. 1169 del 31 ottobre 1961,
mediante la quale viene istituito il Ruolo Tecnico
Antincendi, comprendente una carriera direttiva ed una
carriera di concetto. Non viene più richiesto il requisito
di Ufficiale delle Forze Armate né quello dell'esercizio
della professione. Una ulteriore modifica dei servizi
Antincendi viene attuata in seguito alle calamità naturali
che funestano il Paese negli anni sessanta, con la Legge n.
996 dell'8 dicembre del 1970, inerente Norme sul soccorso e
l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità. Con
questa legge la Direzione Generale dei Servizi Antincendi,
presso il Ministero dell'Interno, assunse la denominazione
di Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi e le strutture del Corpo, pur mantenendo le
attribuzioni previste furono così riordinate: Ispettore
generale capo, Servizio tecnico centrale, Scuole centrali
antincendi e di protezione civile, Centro studi ed
esperienze, Ispettorati regionali ed interregionali,
Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza,
Colonne mobili regionali di soccorso.A latere di queste
strutture viene istituito anche un Servizio Sanitario del
Corpo ed un Servizio ginnico-sportivo. Rispetto alla
specifica situazione di calamità, oggetto principale della
legge, il Corpo è tenuto ad assicurare gli interventi
tecnici urgenti e l'assistenza di primo soccorso alle
popolazioni colpite. Per questo motivo sono istituiti dei
reparti mobili di immediato impiego, adeguatamente e
specialisticamente attrezzati. Il Corpo viene dotato di un
Servizio Telecomunicazioni costituito da un Centro Radio e
da Laboratori Radio Regionali ed Interregionali. Detto
Servizio congiunge, per le vie dell'etere, i Comandi da un
estremo all'altro dell'Italia ed allaccia le Sedi con gli
automezzi eventualmente operanti nelle località sinistrate.
Una caratterizzazione più marcatamente civile dei servizi
espletati dai Vigili del Fuoco viene data mediante la Legge
n. 850 del 27 dicembre 1973. Con essa vengono ristrutturati
i ruoli del personale e sono specificate nuove figure
professionali del Servizio ginnico-sportivo e del Servizio
sanitario. Viene inoltre introdotto per la prima volta in
organico personale del ruolo amministrativo-contabile con
funzioni di supporto all'attività del Corpo
stesso.Scompaiono le vecchie denominazioni di origine
militare del personale permanente operativo, che vengono
sostituite con altre, più attinenti al servizio civile. Non
esistono più Ufficiali, Sottufficiali ecc., ma Ingegneri,
Geometri o Periti del ruolo tecnico, Capi reparto, Capi
squadra e Vigili.
La
Legge n 930 del 23 dicembre 1980 è un nuovo importante
complesso di norme che regolano l'Organizzazione dei Vigili
del Fuoco. Con essa si specifica che il Servizio Tecnico
Centrale deve predisporre l'elaborazione e l'aggiornamento
della normativa nazionale in materia di prevenzione ed
interventi aeroportuali, partecipando alla formulazione
delle norme internazionali in tema di prevenzione ed
interventi aeroportuali, nonchè predisporre programmi di
addestramento, di acquisto macchinari e materiale
tecnico.Viene istituito il Servizio Ispettivo Antincendi
Aeroportuale e Portuale, funzionalmente connesso con il
Servizio Tecnico Centrale, suddiviso in tre Ispettorati,
rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia
centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la
Sicilia. La ulteriore legge n. 66 del 4 marzo del 1982,
autorizza l'espletamento di concorsi per l'immissione in
ruolo di altri vigili del fuoco, con una riorganizzazione
funzionale delle carriere presenti, che però non introduce
sostanziali modificazioni delle strutture organizzative.
Nel complesso della struttura il Corpo dispone attualmente
oltrechè delle Scuole Centrali Antincendi, anche
dell'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), organismo che
si occupa della formazione e l'aggiornamento ad alto
livello del personale, in particolare nei momenti di
passaggio di qualifica, dei corsi di formazione per
Funzionari e aspiranti Dirigenti, dell'espletamento di
prove teoriche nei concorsi e di vari corsi di
specializzazione, costituendo anche un Polo centrale per i
sistemi educativi multimediali, in modo sinergico con Enti
ed Istituzioni di ricerca universitari ed Industriali, fino
a predisporre corsi informativi per esterni al Corpo e
collaborare per l'attuazione di scambi internazionali.
Importante sede di applicazioni pratiche è il Centro
Polifunzionale di Addestramento sito a Montelibretti in
località extraurbana. Nuclei speciali di elicotteristi e
sommozzatori rendono ancor più efficace l'azione di
soccorso verso chiunque ed in ogni luogo colpito da
sinistro.Consistente è anche la Rete Nazionale per il
rilevamento della radioattività, distribuita su tutto il
territorio ed ubicata in "siti" scelti nelle Sedi di
servizio del Corpo Nazionale, dell'Arma dei Carabinieri e
del Corpo Forestale dello Stato. Spetta inoltre al Corpo il
compito di addestrare ed equipaggiare in materia di
protezione civile i cittadini che volontariamente offrono
le proprie prestazioni in tali servizi.La citata legge 1570
ha investito il Corpo di compiti istituzionali propri delle
Forze di Polizia, confermati successivamente dalla Legge
13.5.1961 n.469. Norme successive hanno poi attribuito al
personale, a seconda delle funzioni, le qualifiche di
Agenti od Ufficiali di polizia giudiziaria e quella di
Agenti di pubblica sicurezza. Il Regolamento, tuttora
vigente, impone ai Vigili del Fuoco di prestare servizio
ovunque possano recare soccorso, anche se non di turno. Con
la Legge 24.2.1992 n. 225 il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco diviene componente fondamentale della Protezione
Civile, della quale fanno parte anche le Forze armate, le
Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, la Croce
Rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato ecc. Alla
luce dell'opera che i Comandi svolgono nelle rispettive
province nella lotta contro gli incendi, e negli interventi
di soccorso, che vanno dall'abbattimento del muro
pericolante alla cattura del folle, parrebbe che l'attività
del Corpo Nazionale sia unicamente la risultante di quella
di tutti i Comandi.Vi è invece una funzione ben precisa che
distingue il Corpo Nazionale, ed è il suo intervento come
tale, in ogni pubblica calamità che si abbatta sul Paese Fu
come Corpo Nazionale che i vigili del fuoco operarono nella
guerra del 1940-45, nelle città colpite dalle incursioni
aeree, prodigandosi spesso sotto l'infuriare di poderosi
bombardamenti. Nel corso della guerra, ovunque la
popolazione civile fu bersaglio delle offese belliche, là
si manifestò l'opera coraggiosa, a volte eroica, dei
Vigili, volontari del sacrificio. Non diversamente il Corpo
operò nelle alluvioni del Polesine, della Calabria, del
Salernitano, della Toscana; nei funesti terremoti della
Sicilia e del Friuli; nei disastri del Vajont e della Val
di Stava. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valor
civile ed al valor militare, gli attestati di benemerenza,
testimoniano le fulgide virtù del Corpo Nazionale che
annovera, a suo titolo di onore, una numerosa schiera di
vigili eroicamente caduti nel compimento del loro dovere,
ai quali si affiancano i volontari che, per elevato spirito
di altruismo, hanno offerto la loro vita.Con l'istituzione
del Corpo Nazionale passa alle pagine della storia il
vecchio pompiere e nasce il vigile del fuoco: ma la mutata
denominazione lascia intatta la sostanza di una tradizione
nobilissima, ispirata al più elevato civismo e ad un
generoso senso di solidarietà umana. E' questa la
tradizione che, tramandata dai pompieri di un tempo,
costituisce oggi patrimonio dei Vigili del Fuoco.La loro
opera ha avuto campo di spiegarsi sempre ed ovunque anche
oltre i confini dell'Italia, con interventi nei Paesi
Bassi, Grecia, Salvador, Messico, Algeria, Camerun,
Azzorre, Armenia, e con l'assistenza ultima alle
popolazioni della ex Iugoslavia. Questa in sintesi la
storia, l'organizzazione italiana del servizio antincendi,
questo il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.